CODICE DEONTOLOGICO ANALOGISTI E FRUITORI DELLE DISCIPLINE ANALOGICHE
- a cura dell’Accademia Internazionale “Stefano Benemeglio” delle Discipline Analogica AIDA, libera associazione costituita a sensi dell’art. 36 c.c. con sede in Roma via Urbino 43, è stato istituito l’Albo per l’iscrizione degli ANALOGISTI
- l’Analogista è un professionista d’aiuto che si avvale di una vasta conoscenza delle Discipline Analogiche, cioè delle leggi e delle regole che governano i linguaggi emotivi e le dinamiche sistemiche dell’uomo, frutto delle scoperte di Stefano Benemeglio
- l’Analogista non è un medico, né uno psicologo, non somministra terapie. Attraverso lo studio dell’Ipnosi Dinamica, della Comunicazione Analogica Non Verbale e della Filosofia Analogica trasferisce strumenti e tecniche in grado di promuovere un rivoluzionario quanto salutare stile di vita orientato ad un benessere profondo e duraturo, mediante l’attivazione di un Sistema Emozionale Empatico per la gestione equilibrata del rapporto tra pensiero razionale ed emotività
- la precisa decodifica del linguaggio non verbale attraverso il quale l’istanza emotiva dell’individuo comunica ogni giorno sotto i nostri occhi esigenze profonde, rifiuti, gradimenti, turbamenti e blocchi emozionali è la modalità grazie alla quale l’Analogista può condurre la persona a conoscersi come mai prima d’ora, aggirando i condizionamenti e le barriere logiche, ed individuando punti deboli e punti di f orza spesso misconosciuti ed in grado di sbloccare disagi, situazioni ripetitive, difficoltà relazionali e comunicative
- la profonda conoscenza delle Discipline Analogiche rappresenta inoltre un prezioso strumento di orientamento anche in ambiti professionali, aziendali e nei gruppi in generale, cui l’Analogista può trasferire inedite competenze per la lettura delle dinamiche emotive e per una comunicazione realmente efficace.
TITOLO I
PARTE GENERALE
Art. 1 (Ambito di applicazione)
- Il presente Codice reca le norme deontologiche circa l’esercizio della professione di Analogista e l’utilizzo delle Discipline Analogiche da parte di chiunque vi acceda al fine di garantire gli interessi generali ad esso connessi, sia degli Analogisti stessi, sia dell’Associazione d’appartenenza (Accademia Internazionale “Stefano Benemeglio” delle Discipline Analogiche), sia di tutti i conoscitori e fruitori, di tutelare l’affidamento della clientela, assicurare il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità.
- Il Codice si applica agli Analogisti iscritti all’albo e a tutti coloro che accedono alle conoscenze delle Discipline Analogiche, che sono t enuti a conformare la propria condotta ai doveri di cui al Titolo II.
TITOLO II
DOVERI GENERALI
Art. 2 (Dovere di dignità e decoro)
- Si è tenuti ad osservare il presente Codice nell’esercizio della professione, a titolo individuale, associato o societario nonché nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato
- Dovere primario dell’Analogista è quello di astenersi – in modo assoluto – dal compiere qualsiasi atto che sia o possa essere ritenuto atto rientrante nelle attività tipiche di professioni sanitarie, quali quelle dello psicologo, dello psicoterapeuta e/o del medico, per non incorrere nei rigori dell’art. 348 C.P. (esercizio abusivo di attività professionale regolamentata) né può svolgere attività di consulenza psicologica riservata ai sensi della legge 56/89.
- L’Analogista nell’esercizio della professione deve riconoscere e rispettare la personalità del Cliente, evitare di approfittare della propria influenza, evitare di instaurare una dipendenza infruttuosa dei committenti o utenti destinatari delle proprie prestazioni professionali.
- L’Analogista è tenuto all’assoluto rispetto degli utenti nelle sue prestazioni professionali, obbligandosi a non operare discriminazioni di alcun genere; in caso di conflitto di interessi tra committente e utente delle prestazioni professionali è tenuto a privilegiare gli interessi dell’utente.
- L’Analogista è tenuto al segreto professionale.
Art. 3 (Dovere di lealtà e correttezza)
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L’esperto in Discipline Analogiche deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti dell’Associazione, dei colleghi, del Cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
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L’Analogista nei rapporti con i committenti e gli utenti è tenuto a illustrare agli stessi in modo adeguato e comprensibile le finalità e le modalità delle proprie prestazioni, così da ottenere dagli stessi un corretto consenso informato.
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Nell’ipotesi di utenti minori di età o di interdetti, l’Analogista è tenuto all’obbligo di ottenere il preventivo benestare per l’accettazione dell’incarico da parte di chi esercita la patria potestà o da parte del tutore.
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L’Analogista deve astenersi dal pronunciare giudizi negativi sull’Associazione e sulla competenza e preparazione professionale di Colleghi, il fatto sarà considerato ancor più grave qualora l’attività denigratoria del Collega sia mirata alla acquisizione di clientela.
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L’Analogista, ove ne sia richiesto, deve fornire ai Colleghi adeguate informazioni sui progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche, così da favorirne la diffusione per le finalità ricerca e di benessere umano e sociale.
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L’Analogista accetta l’incarico nei limiti delle proprie competenze. Nel caso in cui vengano richieste prestazioni che esulino dalle proprie competenze è tenuto, ove possa garantirne la qualità, a fornire indicazioni di altro Collega o altro Professionista.
Art. 4 (Dovere di riservatezza)
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L’Analogista deve assicurare la riservatezza circa i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell’esecuzione del rapporto professionale.
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L’Analogista è tenuto a creare le condizioni affinché la riservatezza sia mantenuta da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nel suo studio e per conto dello stesso.
Art. 5 (Dovere di competenza)
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L’Analogista è obbligato ad astenersi dall’accettare l’incarico e/o dal proseguirlo ogni qualvolta venga a crearsi una situazione di fraintendimento o conflitto che non permetta un regolare e proficuo svolgimento del lavoro.
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L’Analogista è tenuto all’obbligo di aggiornamento delle conoscenze per l’esercizio della propria attività professionale; ad almeno cinque ristrutturazioni incontri di riequilibrio emozionale annui certificati annue certificate con altro Analogista a sua scelta, in ogni caso deve evitare di far sorgere nel cliente/utente aspettative non realizzabili.
Art. 6 (Dovere di informativa)
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L’informativa circa l’attività professionale e la forma giuridica di organizzazione adottata dall’Associazione deve essere resa secondo correttezza e verità.
TITOLO III
RAPPORTI ESTERNI ED INTERNI
Art. 7 (Rapporti con altri professionisti)
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È fatto divieto all’Analogista di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l’attività.
Art. 8 (Concorrenza sleale e discredito)
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La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del presente Codice.
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I seguenti comportamenti possono assumere rilevanza sia per gli Analogisti, sia per tutti gli allievi e fruitori delle Discipline Analogiche ai sensi del comma precedente:
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la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’Associazione e l’attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
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il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all’attività del’’Associazione o di altro professionista;
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l’uso di segni distintivi dell’Associazione idonei a produrre confusione con altro professionista;
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l’istituzione di realtà alternative all’Associazione che abbiano stessi fini ed obbiettivi non regolamentate dall’Associazione stessa;
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l’esercizio dell’attività con titolo professionale o formativo non conseguito;
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l’esercizio dell’attività nel periodo di sospensione, radiazione, decadimento dall’iscrizione all’Elenco o altre sanzioni stabilite dal Consiglio direttivo dell’UPDA;
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il vanto di rapporti di parentela o familiarità con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nelle sua attività professionale;
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l’Analogista dovrà astenersi dal fare pubblicità con metodi scorretti al fine di procacciarsi clientela, dovrà in ogni caso rispettare criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione
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Art. 9 (Titolo professionale)
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L’esercizio dell’attività professionale deve avvenire con l’espressa indicazione del titolo di ANALOGISTA.
Art. 10 (Rapporti con l’Associazione)
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L’Analogista e tutti i conoscitori e fruitori delle Discipline Analogiche sono tenuti a collaborare con l’Associazione per l’espletamento delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno dell’abusivismo professionale.
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L’Analogista divulga le conoscenze Analogiche mediante corsi ed iniziative di formazione che non siano però sovrapponibili, anzi integranti la norma proprietaria di Stefano Benemeglio 9/16 ODC AJA.
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L’Analogista dovrà, annualmente, corrispondere puntualmente la quota di iscrizione all’elenco professionale nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo dell’UPDA. In difetto, l’Analogista sarà considerato decaduto e verrà cancellato dall’Albo.
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Il Professionista delle Discipline Analogiche e tutti i fruitori sono tenuti al rispetto delle norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e relativi commi, pena le sanzioni previste dal presente Codice in relazione agli articoli 11 e 12 e relativi commi.
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Analogamente, l’Analogista che non rispetti gli obblighi assunti verso l’UPDA sarà considerato decaduto e verrà cancellato dall’elenco professionale.
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Per essere riammesso all’elenco professionale l’Analogista dovrà dimostrare di aver sanato la propria morosità anche con riguardo alle sanzioni pecuniarie che il Consiglio Direttivo avesse disposto a carico dell’inadempiente.
TITOLO IV
POTESTÀ DISCIPLINARE
Art. 11 (Potestà disciplinare)
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Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio Direttivo dell’UPDA la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo successivo.
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Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazioni delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
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L’inosservanza di uno o più articoli citati nel presente Codice comporta le sanzioni disciplinari stabilite dal Consiglio direttivo dell’UPDA che sono differenziate in relazione al soggetto reo di trasgressione e si suddividono in:
• Per allievi, conoscitori e fruitori delle Discipline Analogiche:
a.allontanamento dalle attività dell’Associazione.
• Per gli Analogisti:
a.sospensione temporanea dall’Elenco Professionale degli Analogisti,
b.radiazione permanente dall’Elenco Professionale degli Analogisti.
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L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.
Art. 12 (Volontarietà della condotta)
-
La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria, anche se omissiva, violazione dei doveri di cui al presente Codice.
-
Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13 (Disposizioni finali)
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Le disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV costituiscono espressione dei doveri generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito di applicazione.
-
Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente rilevanti che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore.
TITOLO IV
POTESTÀ DISCIPLINARE
Art. 11 (Potestà disciplinare)
-
Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio Direttivo dell’UPDA la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo successivo.
-
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazioni delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
-
L’inosservanza di uno o più articoli citati nel presente Codice comporta le sanzioni disciplinari stabilite dal Consiglio direttivo dell’UPDA che sono differenziate in relazione al soggetto reo di trasgressione e si suddividono in:
• Per allievi, conoscitori e fruitori delle Discipline Analogiche:
a.allontanamento dalle attività dell’Associazione.
• Per gli Analogisti:
a.sospensione temporanea dall’Elenco Professionale degli Analogisti,
b.radiazione permanente dall’Elenco Professionale degli Analogisti.
-
L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.
Art. 12 (Volontarietà della condotta)
-
1. La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria, anche se omissiva, violazione dei doveri di cui al presente Codice.
2. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.